Imposta di Soggiorno

Servizio attivo

Imposta di soggiorno dovuta da chiunque, non residente nel Comune, pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale


A chi è rivolto

E’ soggetto al pagamento dell’imposta chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalle leggi regionali in materia, site nel territorio del Comune di Cardano al Campo

Sono esenti dall’imposta:

  1. a) i minori fino al compimento del 14° anno;
  2. b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture pubbliche e private del territorio regionale fino ad un massimo di 1 accompagnatore per paziente maggiorenne e di 2 accompagnatori per paziente minore di anni 18, limitatamente al periodo di ricovero nella struttura;
  3. c) i soggetti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie oltre ai relativi accompagnatori fino ad un massimo di 1;
  4. d) i soggetti con disabilità grave, certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, con 1 accompagnatore;
  5. e) i soggetti che soggiornano a spese dell’Amministrazione Comunale di Cardano al Campo;
  6. f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  7. g) i "volontari" che offrono il proprio servizio in occasione di calamità;
  8. h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, anche di natura sociale;
  9. i) il personale dipendente con regolare contratto della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
  10. l) studenti iscritti presso atenei aventi sede nella provincia di Varese, il cui soggiorno nella struttura ricettiva sia connesso ad esigenze di studio;
  11. m) i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
  12. n) gli equipaggi delle compagnie aeree che hanno sottoscritto con la struttura alberghiera/ricettiva un contratto di continuità (crew contract) per il pernottamento in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Le esenzioni sono subordinate, ove previsto, alla presentazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Descrizione

L’imposta di soggiorno è una tassa applicata ai visitatori che alloggiano in una struttura ricettiva del Comune per un determinato periodo di tempo. La tassa varia a seconda della categoria della struttura e della durata del soggiorno

Come fare

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del versamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi

Alla fine di ogni trimestre solare, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, il gestore deve comunicare al Comune il numero totale di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre solare precedente distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti ai sensi del presente Regolamento, l’ammontare dell’imposta dovuta e incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa e provvedere al versamento dell’imposta al Comune secondo le modalità individuate dall’articolo 8 del Regolamento.

Cosa serve

L’imposta di soggiorno si intende assolta al momento del pagamento, da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, della fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l’importo dell’imposta di soggiorno come “operazione fuori campo IVA”. In alternativa, i gestori delle strutture ricettive potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

Cosa si ottiene

L'assolvimento degli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno da parte del soggetto pernottante.

Tempi e scadenze

Il gestore ha l'obbligo di dichiarare il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura e la durata della permanenza entro le seguenti scadenze:

  • Primo trimestre solare – entro il 20 aprile
  • Secondo trimestre solare – entro il 20 luglio
  • Terzo trimestre solare – entro il 20 ottobre
  • Quarto trimestre solare – entro il 20 gennaio dell'anno successivo

Entro le stesse scadenze il gestore deve provvedere al versamento dell’imposta al Comune di Cardano al Campo.

Quanto costa

L’imposta è applicata secondo il sistema a fasce approvato dal Consiglio Comunale con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive come di seguito indicato:

 

ALBERGHI CLASSIFICAZIONE TARIFFA
1 STELLA € 1,00
2 STELLE € 1,00
3 STELLE € 1,50
4 STELLE € 2,00
5 STELLE € 3,00

 

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE (ex art. 2 comma 3 del Regolamento) CLASSIFICAZIONE TARIFFA
€ 1,00

 

 

 

 

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile presso l'Ufficio Tributi

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile Per il servizio
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026, 14:50

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