A chiunque dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, in relazione ad una richiesta specifica e motivata, riguardante categorie di documenti che non coinvolgono l’intera collettività, ma un preciso procedimento amministrativo.
Il cittadino può visionare atti o documenti inerenti l’attività del Comune (gratuitamente) oppure richiedere copia semplice di atti o documenti (a pagamento).
La risposta può essere immediata per gli atti disponibili o differita per atti non immediatamente disponibili.
Nei casi previsti dalla legge l’accesso può essere negato.
Si ricorda che:
– per l’accesso agli atti riguardanti l’edilizia privata è necessario utilizzare l’apposita modulistica reperibile cliccando qui
– per l’accesso agli atti riguardanti la Polizia Locale è necessario utilizzare l’apposita modulistica reperibile cliccando qui
Per avere accesso agli atti comunali occorre compilare il modulo di richiesta di accesso agli atti e presentarlo all'Ufficio Protocollo.
Occorre essere in possesso dei dati richiesti nel modulo di richiesta intende utilizzare.
Accesso alla documentazione richiesta.
Entro 30 giorni dalla data di protocollo in entrata della domanda.
Non è previsto alcun costo, eccetto eventuali costi di riproduzione o spedizione di documenti cartacei e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura (art. 25 co. 1, secondo periodo L. n. 241/90).
Il servizio è erogato presso gli sportelli dell'Ufficio Protocollo.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Legge n. 241/1990
Accesso documentale
L’accesso documentale, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, presuppone l’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale riferibile alla documentazione.
Il diritto d’accesso documentale è un principio generale dell’attività amministrativa che mira ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, favorendo la partecipazione dei cittadini (art. 22, comma 2, della legge 241/1990). Pertanto, tutti i documenti amministrativi devono essere considerati accessibili, alle condizioni ed entro i limiti dettati dalla stessa legge 241/1990.