Gli impianti pubblicitari di cui all’art. 23 del Codice della Strada sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata nel rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, adottato dal Comune nel cui territorio l’impianto viene collocato.
Pertanto, in linea generale e fatti salvi specifici divieti, limitazioni, prescrizioni posti dal Piano, gli impianti possono essere:
- permanenti, costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o a struttura in elevazione;
- temporanei, costituiti da manufatti posati provvisoriamente sul suolo pubblico per una durata temporale.
Il Piano può fissare puntuali divieti, prescrizioni e limitazioni, anche relative a forme, materiali, colori, distanze.
In linea di massima, gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio.
Il posizionamento deve consentire la perfetta visibilità di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali e garantire un passaggio libero conforme alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.