L’Albo dei Presidenti di seggio è l’elenco degli elettori del Comune idonei a ricoprire questo incarico; esso è tenuto e aggiornato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente.
Può svolgere il compito di Presidente di seggio elettorale qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune e che risulti iscritto nell’apposito Albo degli Presidenti di seggio elettorale.
In prossimità delle consultazioni elettorali, il Presidente della Corte d’Appello competente per territorio nomina i presidenti di seggio scegliendo tra le persone iscritte all’albo. Il presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d’Appello attraverso un messo notificatore del comune.
L’ufficio di presidente è obbligatorio; chi, senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l’incarico o non si presenta all’atto dell’insediamento del seggio può incorrere in sanzioni penali.
Il Presidente è responsabile di tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento delle operazioni di voto, nello specifico si occupa di:
– sovraintendere e garantire la regolarità di tutte le operazioni compiute dall’ufficio elettorale di sezione;
– dopo aver ascoltato il parere degli scrutatori, prende decisioni sulle difficoltà, gli incidenti, i reclami e le proteste che si presentano durante le operazioni di seggio;
– è responsabile della consegna al sindaco dei plichi con i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria sezione;
– si esprime sull’attribuzione dei voti e delle preferenze durante le operazioni di scrutinio.
Il presidente di seggio, prima dell’insediamento dell’ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che possiedono titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.