A tutti cittadini che devono fornire informazioni certificabili a Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati che le accettano.
Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che l’interessato può presentare a Pubbliche Amministrazioni, gestori o esercenti di pubblici servizi (che sono obbligati ad accettarla) e a privati che lo consentono.
Può contenere informazioni relative ai seguenti stati, qualità personali e fatti:
– data e il luogo di nascita;
– residenza;
– cittadinanza;
– godimento dei diritti civili e politici;
– stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
– stato di famiglia;
– esistenza in vita;
– nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
– iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
– appartenenza a ordini professionali;
– titolo di studio, esami sostenuti;
– qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
– situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
– assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
– possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
– stato di disoccupazione;
– qualità di pensionato e categoria di pensione;
– qualità di studente;
– qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
– di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
– di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
– qualità di vivenza a carico;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
– di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Tale dichiarazione va resa firmata davanti all’ufficiale della Pubblica Amministrazione addetto a riceverla, senza bisogno di autentica di firma.
La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte dei soggetti tenuti a farlo costituisce una violazione dei doveri d’ufficio.
L'autocertificazione va firmata dal cittadino dichiarante o dagli altri soggetti previsti dalla legge in caso di minori, interdetti, inabilitati. Tale sottoscrizione non va autenticata.
Compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione.
A vista, o il tempo necessario per effettuare la verifica.
L'autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce.
L’art. 30-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, noto come Decreto Semplificazioni, ha infatti introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione, rendendola valida, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
L’utilizzo dell’autocertificazione, oltre a rispondere ad esigenze di semplificazione amministrativa e a consentire una sostanziale riduzione dei tempi di attesa per ottenere prestazioni e servizi, sia da parte di Enti pubblici che di soggetti privati, evita al cittadino il pagamento dell’imposta da bollo, se dovuta, in quanto autocertificazione è sempre esente.
Il servizio non comporta costi.
Art.46 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000