ALBO GIUDICI POPOLARI
Il Giudice Popolare è colui che viene designato, per sorteggio , a partecipare ai dibattimenti delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello.
Il Sindaco, nel mese di aprile di ogni anno dispari, invita con pubblico manifesto i cittadini residenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, a richiedere l’iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari, entro il mese di luglio.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
1) i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario
2) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
3) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni Ordine e Congregazione.
Gli Albi definitivi sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune.
Gli Albi definitivi dei Giudici Popolari sono permanenti.
La cancellazione dall’Albo dei Giudici popolari avviene per:
1) perdita dei requisiti (età , professione, condanne penali)
2)emigrazione.
ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
Il presidente di seggio è colui che sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti in occasione delle consultazioni elettorali
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità , possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, l’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale con domanda indirizzata al Sindaco del Comune.
Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio:
1) i dipendenti del Ministero degli Interni, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;
3) i medici delle USL incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;
4) i segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
L’iscrizione all’albo è permanente, si rimane iscritti all’albo sino a quando non si esprime la volontà di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo anno di età o al decadere dei requisiti.
ALBO SCRUTATORI
Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente concorre a formare l’ufficio di sezione (seggio). L’iscrizione all’albo unico è condizione necessaria per essere designati in qualità di scrutatori presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto affisso all’albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a fare apposita domanda entro il mese di novembre.
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
1) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
A gennaio di ogni anno la Commissione Elettorale dispone la cancellazione dall’Albo di coloro che hanno perso i requisiti e di coloro che entro il mese di dicembre con apposita domanda scritta alla Commissione Elettorale abbiano chiesto di essere cancellati dall’Albo nonché l’iscrizione di coloro che hanno presentato domanda.