Documento attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnici negli stessi installati secondo normativa vigente.
Qualsiasi cittadino privato: il soggetto che possiede il titolo abilitativo edilizio, i suoi aventi causa o i successori.
Il certificato di agibilità è stato sostituito dalla segnalazione certificata d’agibilità (SCA) la cui documentazione viene rilasciata da un tecnico abilitato, (direttore dei lavori o progettista che ha asseverato, o altro tecnico abilitato).
Il Comune, quindi, NON rilascia più, il certificato d’agibilità.
Il titolare del titolo abilitante dovrà presentata, entro 15 giorni dalla fine dei lavori, la (SCA) che attesta la conformità dell’opera al progetto, la sicurezza, l’igiene, la salubrità, il risparmio energetico, la sicurezza degli impianti installati, ecc., (con la relativa documentazione in grado di provarne la veridicità).
Nel concreto la SCA è necessaria:
a) per le nuove costruzioni
b) per le costruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
c) per gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni sopra descritte
IN ALTERNATIVA:
– per edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati
gli impianti relativi alle parti comuni;
– per unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
La SCA deve essere presentata al SUE tramite portale online.
Identità digitale SPID o CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), necessari per accedere al portale telematico per la compilazione e l'invio della pratica.
Il Comune NON rilascia più il certificato di agibilità.
Il cittadino non dovrà, dunque, più attendere, i 30 o 45 giorni precedentemente previsti per il rilascio.
Rimane però l´obbligo di attenersi a eventuale prescrizione del comune in fase di controllo.
Entro quindici giorni dall´ultimazione dei lavori di finitura dell´intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il successore o avente causa, è tenuto a presentare tramite pratica telematica la Segnalazione Certificata di Agibilità corredata dalla documentazione richiamata in detto modello.
Diritti di segreteria: fino a 4 unità immobiliari € 110,00 ; oltre 4 unità immobiliari € 150,00
La pratica deve essere presentata esclusivamente in modo telematico
Portale dei Servizi On Line
Il servizio di informazioni per l'invio della pratica telematica è fornito dal SUE, previo appuntamento
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
A far data dall'11 dicembre 2016 il certificato di agibilità è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità per l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25.11.2016 CSIA 2 che, all'art.3, apporta rilevanti modifiche al testo unico dell'edilizia di cui al DPR 380/2001