A tutti i cittadini, al fine del rilascio di patenti, porto d´armi e passaporto.
La legalizzazione (o “autenticazione”) della fotografia consiste nell’attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale, che una fotografia corrisponde alla persona interessata. Tale legalizzazione serve per ottenere il rilascio di documenti personali (passaporto, licenze di caccia, licenza di pesca, porto d’armi ecc.).
L’art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che le fotografie per il rilascio dei documenti personali siano autenticate direttamente dall’ufficio competente a rilasciare il documento richiesto (ad es. le fotografie per il passaporto possono essere direttamente autenticate dalla Questura) oppure dall’Ufficio Anagrafe.
La persona interessata dovrà presentarsi personalmente agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe.
Per l'autentica della foto del minore, questi deve essere accompagnato da un genitore o dal tutore, in possesso di un documento di riconoscimento.
All'atto della presentazione dell'istanza è necessario essere muniti di:
- la foto da legalizzare (sfondo uniforme, nessun cappello o mascheramento del volto, messa a fuoco, né troppo in primo piano né troppo distante);
- documento di riconoscimento valido.
La legalizzazione della fotografia.
Il rilascio è, di norma, immediato.
La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
I diritti di segreteria ammontano ad Euro 0,26.
Il servizio è erogato presso gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe
Art. 34 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.