I.C.I. Imposta comunale sugli immobili

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L’ICI (Imposta comunale sugli immobili) è stata istituita con D.Lgs. 30.12.92, n. 504. Con la legge n. 126/2008, è stata esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.


A chi è rivolto

L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
dai concessionari di aree demaniali

Descrizione

Dal primo gennaio 2012 l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e l’IRPEF con le relative addizionali regionali e comunali sui redditi fondiari per immobili non locali, sono sostituite dall’Imposta Municipale Propria di tipo sperimentale (IMU).

Dal 01.01.2012, quindi, non esiste più l’ICI e le norme che la riguardano contenute nel D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se non espressamente richiamate dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), non possono ritenersi applicabili alla nuova imposta.

L´ICI è dovuta:
– dal proprietario dell´immobile
– dal titolare del diritto d´uso, abitazione, usufrutto, enfiteusi, superficie
– dal locatario di contratti di locazione finanziaria (leasing)
– dai concessionari di aree demaniali.

Per immobile si intende: fabbricato, area fabbricabile, terreno adibito all´esercizio di attività agricole.

Soggetto a favore del quale è dovuta l´imposta: l´imposta è dovuta al Comune in cui l´immobile è ubicato.
A decorrere dal 01 gennaio 2008 è stata introdotta, con decreto legge 27.05.2008 n. 93, l´esenzione ICI per l´unità immobiliare adibita ad abitazione principale (*) e le sue relative pertinenze ( box, cantine e lavanderie accatastate nelle categorie C6-C2-C7).
L´esenzione si applica anche per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti ( preventivamente autorizzati).
Sono esclusi dal beneficio fiscale gli immobili di categoria catastale A1-A8-A9 e le loro pertinenze.

(*) Abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo risiede in conformità alle risultanze anagrafiche. E´ intesa altresì anche quella in cui il soggetto passivo è domiciliato per motivi di studio e lavoro, debitamente documentati e che tale agevolazione non sia stata applicata su altri immobili situati sul territorio nazionale – art. 14 comma 1 Regolamento Comunale ICI.

Modalità di versamento:

Dal 01.01.2012 la riscossione dell’ ICI ( autotassazione e avvisi di accertamento) è effettuata esclusivamente tramite:

– bollettino di versamento su c/ c postale n. 20006219 intestato a COMUNE DI CARDANO AL CAMPO TASSE CONCESSIONI COMUNALI (con addebito commissioni postali);

– tramite MODELLO F24 compilando la sezione “ICI ed altri tributi locali”, senza addebito di commissioni a carico del contribuente. Il modello è disponibile presso gli uffici postali e presso gli sportelli bancari.

Nella sezione “ ICI ed altri tributi locali” dell’F24 inserire i seguenti codici:

Codice catastale del Comune di Cardano al Campo B754

Codici Tributo:

3940 ICI Abitazione principale
3941 ICI Terreni agricoli
3942 ICI Aree fabbricabili
3943 ICI Altri fabbricati
3906 ICI Interessi
3907 ICI Sanzioni

Copertura geografica

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Come fare

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Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

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Procedure collegate

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Quanto costa

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Vincoli

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Casi particolari

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Accedi al servizio

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E' attivo il servizio di prenotazione on line (accessibile dal sito internet dalla sezione "servizi") o in alternativa contattando i nr 0331-266226 0331/266225 o tramite mail tributi@comune.cardanoalcampo.va.it
Orari apertura uffici comunali
Accesso solo con appuntamento : Lunedì / Mercoledì
Accesso libero: Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 / Venerdì dalle ore 09.15 alle ore 13.00

Documenti

Ulteriori informazioni

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 21/11/2023, 09:32

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